In questo contesto ed in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di “Whistleblowing”, abbiamo attivato idonei canali di segnalazione interna, in particolare attraverso l’utilizzo di una piattaforma, al fine di garantire la tutela e la riservatezza sia delle persone segnalanti sia delle persone coinvolte nonché del contenuto delle segnalazioni, ferma restando la possibilità di fissare un incontro diretto.
I suddetti canali di segnalazione permettono ai soggetti interessati di riportare alla Società destinataria, anche in forma anonima, segnalazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, oltre che condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Per eventuali richieste di chiarimenti o suggerimenti, rivolgersi ai canali dedicati: per FALC S.p.a. https://falc.whistlelink.com
Al di là dei canali di segnalazione interna, al ricorrere di determinate condizioni la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.Lgs. n. 24/2023.
La segnalazione serve a indagare su situazioni illecite e non etiche, a identificare rischi con tempestività e a prevenire potenziali danni alla reputazione dell’azienda. In questo modo, essa può contribuire a ridurre al minimo i rischi per l’azienda e per tutti i suoi collaboratori.
Il sistema di segnalazione è a disposizione dei segnalanti se essi hanno motivi sufficienti per ritenere che le segnalazioni siano veritiere, sulla base delle circostanze di fatto e delle informazioni a loro disposizione. Per poter indagare sulle segnalazioni, abbiamo bisogno di informazioni specifiche su fatti specifici.
La normativa sul whistleblowing, con le relative tutele, si applica alle seguenti categorie di persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:
La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
Contatta il Comitato Whistleblowing se sei venuto a conoscenza di comportamenti o eventi che possono configurarsi come violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui sei venuto a conoscenza nel tuo contesto lavorativo.
La normativa sul whistleblowing, con le relative tutele, non si applica invece alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.
In particolare, le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in:
Una segnalazione può essere inviata attraverso il server sicuro di una azienda specializzata e indipendente dalla Società, raggiungibile attraverso il link riportato nella presente sezione del sito web.
In alternativa, può essere richiesto un incontro diretto all’ufficio interno della Società specificamente individuato e autorizzato a gestire i canali interni di segnalazione (c.d. “Comitato Whistleblowing”, composto dal Direttore Auditing e dal Direttore Affari Legali e Compliance Privacy/Antitrust).
Tutte le segnalazioni vengono ricevute e gestite dal Comitato Whistleblowing (vedi sopra).
Dopo aver presentato una segnalazione, la persona segnalante:
Sì, puoi fare una segnalazione in forma anonima. Tuttavia, ti invitiamo a identificarti, così da creare le migliori condizioni possibili per un'indagine efficace.
Il soggetto che effettua una segnalazione gode della più ampia tutela della sua riservatezza, estesa anche ad altri soggetti previsti dalla normativa vigente, ossia ai facilitatori (persona fisica che assiste il segnalante nell’effettuare la segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo), ai colleghi del segnalante e a coloro che operano nel medesimo contesto lavorativo, nonché agli enti di proprietà del segnalante.
Inoltre, il segnalante non può subire forme di ritorsione a causßa della segnalazione effettuata e, laddove ciò dovesse avvenire, fermi i poteri di intervento e sanzionatori di ANAC, la Società stessa è tenuta a porre rimedio a tale situazione con le dovute iniziative volte:
Le medesime tutele sono offerte anche nel caso in cui si sia fatto ricorso anche al canale esterno, alla divulgazione e alla denuncia.
In tutti i casi, non sono offerte tutele e, anzi, sono previste misure sanzionatorie, per coloro che effettuano una segnalazione infondata con dolo o colpa grave, con accertamento in tal senso da parte dell’autorità giudiziaria.